RENTRI
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionele Gestori Ambientali.
Il Rentri funziona attraverso una piattaforma online che è utilizzata direttamente dagli operatori con i servizi di supporto forniti dalla piattaforma online o tramite interoperabilità del sistema con i propri gestionali.
Tutti i dati inseriti sul Registro dovranno essere trasmessi al Rentri almeno una volta al mese, entro la fine del mese sucessivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione, inoltre vi è l'obbligo di Conservazione Digitale dei documenti inviati al Rentri, almeno una volta l'anno.
Dal 13 febbraio 2025 sono cambiati obbligatoriamente per tutti i modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulari.
I precedenti modelli non potranno più essere utilizzati, anche se vidimati.
Accedendo all'area pubblica del sito RENTRI, già dal 04/11/2024, gli operatori possono stampare il nuovo format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla CCIAA di competenza per la vidimazione, così come previsto dall'articolo 4 del D.M. 04/04/2023 n. 59
L'area pubblica del sito RENTRI è rivolta ai produttori di rifiuti "non iscritti" ossia ai produttori di rifiuti che non hanno l'obbligo di iscrizione al RENTRI o che si iscriveranno successivamente al primo scaglione.
I nuovi modelli si utilizzano dal 13/02/2025
Per l'iscrizione al RENTRI sono previste 3 fasce temporali, differenti a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti:
- dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25 Imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con n. di dipendenti superiore a 50
- dal 15/06/25 ed entro il 14/08/25 Imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con n. di dip. compreso tra 10 e 50
- dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26 Tutti i restanti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con numero di dipendenti fino a 10
Scarica la tabella con le Tempistiche di iscrizioni al Rentri e adempimenti
* Per i rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: trattasi dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
--> Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
--> Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
Chi sono i soggetti NON obbligati all'iscrizione RENTRI
I produttori di rifiuti, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 190, D.lgs.152/2006.I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti(già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.rentri.gov.it
Decreto 4 Aprile 2023, N. 59 normativa 59/2023
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152 normativa 152/2006
Smaltimento rifiuti industriali
Per un preventivo o informazioni
rifiuti@aerecologia.com
☎ 02 80898544