RENTRI

smaltimento rifiuti industriali

RENTRI
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionele Gestori Ambientali.

Il Rentri funziona attraverso una piattaforma online che è utilizzata direttamente dagli operatori con i servizi di supporto forniti dalla piattaforma online o tramite interoperabilità del sistema con i propri gestionali.
Tutti i dati inseriti sul Registro dovranno essere trasmessi al Rentri almeno una volta al mese, entro la fine del mese sucessivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione, inoltre vi è l'obbligo di Conservazione Digitale dei documenti inviati al Rentri, almeno una volta l'anno.

Dal 13 febbraio 2025 sono cambiati obbligatoriamente per tutti i modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulari.
I precedenti modelli non potranno più essere utilizzati, anche se vidimati.
Accedendo all'area pubblica del sito RENTRI, già dal 04/11/2024, gli operatori possono stampare il nuovo format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla CCIAA di competenza per la vidimazione, così come previsto dall'articolo 4 del D.M. 04/04/2023 n. 59
L'area pubblica del sito RENTRI è rivolta ai produttori di rifiuti "non iscritti" ossia ai produttori di rifiuti che non hanno l'obbligo di iscrizione al RENTRI o che si iscriveranno successivamente al primo scaglione.
I nuovi modelli si utilizzano dal 13/02/2025

Per l'iscrizione al RENTRI sono previste 3 fasce temporali, differenti a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti:

  • dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 Imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con numero di dipendenti superiore a 50

  • dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 Imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con numero di dipendenti compreso tra 10 e 50

  • dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 Tutti i restanti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con numero di dipendenti inferiore a 10

* Per i rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: trattasi dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

--> Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti

--> Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Chi sono i soggetti NON obbligati all'iscrizione (ma alla "registrazione"):

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Tutti i soggetti sopra indicati:
  • non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico;
  • dal 13 febbraio 2025, devono comunque registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (la vidimazione digitale è possibile già dal 23 gennaio 2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13 febbraio 2025).

Per maggiori informazioni visitare il sito www.rentri.gov.it
Decreto 4 Aprile 2023, N. 59 normativa 59/2023
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152 normativa 152/2006

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