Deposito temporaneo dei rifiuti
Il produttore deve avviare i rifiuti al recupero o smaltimento scegliendo tra due opzioni: 1) Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità; 2) Al raggiungimento di 30 metri cubi totali, di cui massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, il deposito non può superare la durata di 1 anno. Le modalità prevedono il raggruppamento per categorie omogenee (codici EER), la separazione tra pericolosi e non pericolosi, l'uso di contenitori idonei etichettati e lo stoccaggio in aree dedicate e sicure per prevenire contaminazioni. È obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico.
D.Lgs. n° 4/2008 E' modificato l'art. 183 comma 1 lett. m punto 2 del D.Lgs. 152/06
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o
20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc/anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc/anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- il deposito temporaneo dei rifiuti, in caso di diverse imprese operanti nello stesso luogo non può essere cumulativo;
- Idonea cartellonistica deve segnalare gli eventuali pericoli del sito e vietare l'accesso agli estranei.
Smaltimento rifiuti industriali
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