D.Lgs. n° 4/2008 E' modificato l'art. 183 comma 1 lett. m punto 2 del D.Lgs. 152/06
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc/anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc/anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- il deposito temporaneo dei rifiuti, in caso di diverse imprese operanti nello stesso luogo non può essere cumulativo;
- Idonea cartellonistica deve segnalare gli eventuali pericoli del sito e vietare l'accesso agli estranei.