deposito rifiuti
stoccaggio rifiuti

Deposito temporaneo dei rifiuti



D.Lgs. n° 4/2008 E' modificato l'art. 183 comma 1 lett. m punto 2 del D.Lgs. 152/06

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:


  • con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o 20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc/anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc/anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- il deposito temporaneo dei rifiuti, in caso di diverse imprese operanti nello stesso luogo non può essere cumulativo;

- Idonea cartellonistica deve segnalare gli eventuali pericoli del sito e vietare l'accesso agli estranei.

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