Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti industriali

!!! Dal 13 febbraio 2025, con l'entrata in vigore del RENTRI, cambieranno obbligatoriamente per tutti i modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulari. Quelli attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, anche se vidimati. !!!

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Clicca per scaricare le istruzioni dal MASE: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto




Durante il trasporto, i rifiuti devono sempre essere accompagnati da un formulario di identificazione, previsto dall'art.15 del DL.vo n°22/97. 
Tale documento è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 145 del 01/04/1998.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore (entro 3 mesi) . Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

In alto a destra del formulario sono da indicare la data di emissione del formulario stesso e il numero di registro, ovvero il numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto.
Il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario dei rifiuti dovranno quindi apporre il proprio numero di registro sulla copia del formulario in loro possesso, questo per soddisfare l'esigenza di integrazione tra formulari e registri di carico e scarico rifiuti.

ART. 189 (catasto dei rifiuti)

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 - MUD Modello Unico di dichiarazione Ambientale - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.


Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul formulario per il trasporto di rifiuti (punto 4 "COD. EUROPEO")

Stato fisico del rifiuto (punto 4 STATO FISICO) 1. Solido pulverulento SP; 2. Solido non pulverulento S; 3. Fangoso palabile FP; 4. Liquido L; 5. Viscoso sciropposo VS

Classi di pericolosità rifiuti da indicare sul formulario (punto 4 "CARATTERISTICHE DI PERICOLO").

Consula i codici per le operazioni di smaltimento rifiuti e per le operazioni di recupero rifiuti. Questi codici sono da riportare sul formulario (punto 5 "RIFIURO DESTINATO A:")

Sul formulario (punto 6) è obbligatorio indicare la quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento.".