DAL 13 FEBBRAIO 2026

Chi usa il FIR digitale
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Chi usa sia il FIR cartaceo che il FIR digitale
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi*
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività:
  • di costruzione e demolizione, e di scavo;
  • commerciali;
  • di servizio;
  • sanitarie
Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi*

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

Chi usa solo il FIR cartaceo
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi Rifiuti non pericolosi

ATTENZIONE:
I produttori di rifiuti pericolosi:

  • imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • non rientranti in organizzazione di ente o impresa
in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi.

Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti industriali

Dal 13 Febbraio 2025, con l'entrata in vigore del RENTRI, sono cambiati i modelli del formulario e del registro di carico e scarico rifiuti.

Dal 13 Febbraio 2026 tutte le imprese iscritte al RENTRI dovranno emettere il formulario esclusivamente in formato digitale. Per i produttori non iscritti al RENTRI il formulario potrà rimanere in formato cartaceo. Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione del rifiuto.

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Clicca per scaricare le istruzioni dal MASE: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto




Durante il trasporto, i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di identificazione, (dal 13/02/2026 in modalità digitale xFIR per tutti gli iscritti al Rentri, cartaceo per i soggetti non obbligati all'iscrizione al Rentri) dove devono essere indicati oltre alle caratteristiche del rifiuto, il nome e i dati del produttore/detentore, del destinatario, del vettore e dell'intermediario.

Il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, l'altra copia deve essere controfirmata e datata in arrivo dal destinatario con indicato il peso verificato.
Nel caso di emissione del formulario cartaceo, Il trasportatore deve provvedere a trasmettere la copia con peso verificato a destino al produttore/detentore (entro 3 mesi) e deve essere conservata per cinque anni.
Nel caso di emissione del formulario digitale xFIR sarà il destinatario che restituirà la copia completa entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti tramite la piattaforma Rentri (o interoperabilità).

I produttori esonerati dall'obbligo di iscrizione al Rentri e quindi all'utilizzo del formulario digitale xFIR sono:

  • Produttori di rifiuti non pericolosi, di imprese che occupano fino a 10 dipendenti, provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie;
  • Produttori di rifiuti pericolosi quali liberi professionisti, imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (codici Ateco 2022).

Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul formulario per il trasporto di rifiuti (punto 6 "CODICE EER")

Classi di pericolosità rifiuti da indicare sul formulario (punto 6 "CARATTERISTICHE DI PERICOLO").

Operazioni di smaltimento rifiuti D o Operazioni di recupero rifiuti R da indicare sul formulario (punto 3 "DESTINAZIONE:")

Formulario digitale (xFIR)

1. Chi può emettere e compilare il formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) può essere emesso e compilato:

  • dal produttore/detentore del rifiuto
  • oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore)
2. Quali dati devono essere indicati sul formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) deve contenere i seguenti dati:

  • produttore/detentore del rifiuto
  • destinatario
  • trasportatore (uno o più)
  • intermediario (se presente)
  • caratteristiche del rifiuto
  • data e ora di inizio del trasporto
  • cognome e nome del conducente
  • targa automezzo
3. Chi e come deve restituire la copia del formulario digitale xFIR?

Il destinatario restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del Dlgs 152/2006.

4. Chi e come deve restituire la copia del formulario cartaceo?

Il formulario cartaceo (utilizzabile solo ed esclusivamente: dai produttori non obbligati all'iscrizione del RENTRI e dai produttori iscritti fino a 10 dipendenti solo per i rifiuti non pericolosi) viene trasmessa dal trasportatore una copia firmata dal destinatario. La trasmissione può avvenire con consegna diretta, tramite PEC o i servizi di supporto messi a disposizione del Rentri (il produttore/detentore può scaricare la copia senza necessità di iscrizione o registrazione).

5. Entro quanti giorni bisogna inviare gli xFIR al Rentri?

Per i produttori e solo per i rifiuti pericolosi bisogna inviare i formulari digitali xFIR al Rentri entro 10 giorni dallo scarico.
N.B: La trasmissione dei dati del formulario al Rentri può essere effettuata dal trasportatore a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR.

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Tel 02 8089.8544 - info@aerecologia.com