DAL 13 FEBBRAIO 2026

Chi usa il FIR digitale
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Chi usa sia il FIR cartaceo che il FIR digitale
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti Rifiuti pericolosi Rifiuti NON pericolosi*
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività:
  • agricole, agro-industriali e della silvicultura e della pesca;**
  • di costruzione e demolizione, e di scavo;
  • commerciali;
  • di servizio;
  • sanitarie
Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi*

* Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi
** Solo per i produttore iscritti al Rentri che non usufruiscono delle modalità alternative di cui all'art. 190 comma 6 del D.Lgs 152/2006

Chi usa solo il FIR cartaceo
FIR digitale FIR cartaceo
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi Rifiuti non pericolosi
ATTENZIONE:
I produttori di rifiuti pericolosi:
  • imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • non rientranti in organizzazione di ente o impresa
in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi.

Fonte: Rentri.gov.it Rev. 09/02/2026

FAQ XFIR +

Formulario digitale (xFIR)

1. Chi può emettere e compilare il formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) può essere emesso e compilato:

  • dal produttore/detentore del rifiuto
  • oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore)
2. Quali dati devono essere indicati sul formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) deve contenere i seguenti dati:

  • produttore/detentore del rifiuto
  • destinatario
  • trasportatore (uno o più)
  • intermediario (se presente)
  • caratteristiche del rifiuto
  • data e ora di inizio del trasporto
  • cognome e nome del conducente
  • targa automezzo
3. Chi e come deve restituire la copia del formulario digitale xFIR?

Il destinatario restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del Dlgs 152/2006.

4. Chi e come deve restituire la copia del formulario cartaceo?

Il formulario cartaceo (utilizzabile solo ed esclusivamente: dai produttori non obbligati all'iscrizione del RENTRI e dai produttori iscritti fino a 10 dipendenti solo per i rifiuti non pericolosi) viene trasmessa dal trasportatore una copia firmata dal destinatario. La trasmissione può avvenire con consegna diretta, tramite PEC o i servizi di supporto messi a disposizione del Rentri (il produttore/detentore può scaricare la copia senza necessità di iscrizione o registrazione).

5. Entro quanti giorni bisogna inviare gli xFIR al Rentri?

Per i produttori e solo per i rifiuti pericolosi bisogna inviare i formulari digitali xFIR al Rentri entro 10 giorni dallo scarico.
N.B: La trasmissione dei dati del formulario al Rentri può essere effettuata dal trasportatore a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR.

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xFIR formulario digitale

Dal 13 Febbraio 2026 tutte le imprese iscritte al RENTRI dovranno emettere il formulario esclusivamente in formato digitale.
Per i produttori non iscritti al RENTRI il formulario potrà rimanere in formato cartaceo. Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione del rifiuto.

Il formulario digitale XFIR è il nuovo documento elettronico che sostituisce il formulario cartaceo, è firmato digitalmente in modo collaborativo da produttore, trasportatore e destinatario, garantendo maggior sicurezza, immodificabilità e tracciabilità del trasporto del rifituo.


Formulario Digitale o Cartaceo? (vedi tabella )

L’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.


Prima dell'avvio del trasporto

Il FIR digitale (XFIR) può essere:

  • emesso e compilato:
  • modificato:
    • dal produttore/detentore;
    • o dal trasportatore.
  • annullato dal soggetto che lo ha vidimato.

Al momento dell'avvio del trasporto

Il FIR digitale (XFIR) deve essere:

  • Completo di:
    • produttore/detentore
    • destinatario
    • trasportatore (uno o più)
    • intermediario (se presente)
    • caratteristiche del rifiuto
    • data e ora di inizio trasporto
    • cognome e nome del conducente
  • Firmato digitalmente da:
    • produttore/detentore
    • trasportatore

Dopo l'avvio del trasporto

Una volta che trasportatore e produttore/detentore hanno firmato digitalmente il FIR:

  • Le seguenti informazioni non possono più essere modificate:
    • produttore/detentore
    • destinatario
    • trasportatore (uno o più)
    • intermediario (se presente)
    • caratteristiche del rifiuto
    • data e ora di inizio trasporto
    • cognome e nome del conducente
    • targa automezzo
  • Il FIR non può essere annullato.

Durante il trasporto

Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR.
Trasbordo e sosta tecnica sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
In qualsiasi momento è possibile inserire annotazioni nel FIR o aggiungere allegati.
In tutti questi casi il trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR a seguito degli aggiornamenti.


stampa che accompagna il trasporto

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto.
La stampa non deve essere firmata.

In alternativa, è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.


Conclusione del trasporto

  • Il destinatario inserisce i dati relativi all’accettazione o al respingimento del rifiuto, indicando data e ora di arrivo, e procede alla sottoscrizione digitale del FIR.
  • In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
  • Il rifiuto non accettato può:
    • essere restituito al produttore/detentore;
    • essere conferito a un altro impianto. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del nuovo destinatario nel campo 16 del FIR e lo sottoscrive digitalmente.

Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

  • Il destinatario è tenuto a restituire la copia completa del FIR digitale entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.
  • La restituzione è obbligatoria in tutti i casi, inclusi:
    • rifiuti pericolosi e non pericolosi;
    • respingimento (parziale o totale) del rifiuto.
  • La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite:
    • interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI;
    • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in mobilità per chi non dispone di un gestionale.

Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

La restituzione della copia completa del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

  • interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione possono, attraverso la funzione di conferma della copia digitale, rendere noto al destinatario di aver preso visione della copia.


Trasmissione dei dati al Rentri

  • Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
  • La trasmissione può essere effettuata mediante:
    • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
    • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
  • La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:
    • accettazione
    • respingimento (parziale o totale) del rifiuto

Trasmissione dei dati da parte del produttore/detentore

La trasmissione dei dati al RENTRI (copia completa del FIR dei soli rifiuti pericolosi) per i produttori/detentori va effettuata almeno entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto e può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal:

  • soggetto delegato (di cui all’art. 18 D.M. 59/2023)
  • trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Conservazione a norma del FIR digitale

La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.


RENTRI

1. Scenario FIR emesso da produttore/detentore

Area Virtuale Interscambio
- AVI -
AVI - Spazio digitale condiviso dove produttori, trasportatori e destinatari redigono, firmano digitalmente e condividono il FIR digitale (XFIR)
Produttore
/ Detentore

Vidima xFIR con

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale

Compila xFIR con

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati
Acquisisce visibilità AVI
Trasportatore

Integra alla partenza

  • App RENTRI
  • Sistema gestionale
Acquisisce visibilità AVI

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati
Acquisisce visibilità AVI
Destinatario

Integra a destinazione

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale
Acquisisce visibilità AVI

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati

Restituisce copia xFIR

  • Sistema gestionale
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale

Produttore/detentore, trasportatore e destinatario trasmettono al RENTRI i dati degli XFIR dei soli Rifiuti Pericolosi

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

  • Servizi di supporto messi a disposizione del Rentri
  • Sistema gestionale tramite interoperabilità con il Rentri
RENTRI

2. Scenario FIR emesso da trasportatore

Area Virtuale Interscambio
- AVI -
AVI - Spazio digitale condiviso dove produttori, trasportatori e destinatari redigono, firmano digitalmente e condividono il FIR digitale (XFIR)
Trasportatore

Vidima xFIR con

  • Servizi di supporto
  • Sistema gestionale

Compila xFIR con

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità

Integra alla partenza i dati del xFIR

  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati firma qualificata
Acquisisce visibilità AVI
Produttore /
Detentore

Verifica i dati del xFIR inseriti dal trasportatore

  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità
Acquisisce visibilità AVI

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati firma qualificata
Acquisisce visibilità AVI
Trasportatore

Integra durante il trasporto i dati del xFIR

  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità
Acquisisce visibilità AVI

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati firma qualificata
Acquisisce visibilità AVI
Destinatario

Integra a destinazione xFIR con le informazioni

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità
Acquisisce visibilità AVI

Firma xFIR con

  • sigillo RENTRI
  • altri certificati firma qualificata

Restituisce copia xFIR

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale

Produttore/detentore, trasportatore e destinatario trasmettono al RENTRI i dati dati degli XFIR dei soli Rifiuti Pericolosi

  • Servizi di supporto
  • App RENTRI
  • Sistema gestionale anche in mobilità

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

  • Servizi di supporto messi a disposizione del Rentri
  • Sistema gestionale tramite interoperabilità con il Rentri


L'allegato tecnico definisce i protocolli di emergenza da seguire quando il sistema RENTRI o la connessione Internet risultano indisponibili per la gestione dei formulari digitali. Il documento stabilisce che, in caso di guasti tecnici (mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) o mancanza di rete non imputabili all'utente (indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale), gli operatori possono utilizzare versioni cartacee vidimate o integrazioni manuali sulle stampe dei documenti digitali. Viene inoltre specificato che i dati relativi ai rifiuti devono essere trasmessi al portale il primo giorno lavorativo utile dopo il ripristino dei servizi informatici. Per giustificare l'uso di procedure analogiche, i soggetti coinvolti sono tenuti a inviare via PEC una dichiarazione formale che attesti l'effettivo malfunzionamento dei sistemi di autenticazione o connettività. Tali misure garantiscono la continuità operativa del tracciamento dei rifiuti, permettendo il trasporto e l'accettazione del carico anche durante i disservizi tecnologici.




Cosa fare in caso di disservizi - lato RENTRI - (Allegato 1):
Problemi dell'infrastruttura centrale.
+

Allegato 1 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

In base alle procedure definite per la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, le azioni da intraprendere variano a seconda della fase in cui ci si trova (emissione, trasporto o chiusura del ciclo).

1. Impossibilità di emettere il FIR digitale

Se i servizi RENTRI non sono disponibili e non è possibile compilare, emettere e firmare il FIR digitale:

  • Passare al cartaceo: È necessario emettere il FIR in formato cartaceo (modello allegato II al D.M. 59/2023).
  • Gestione: Il ciclo di vita di questo formulario prosegue in modalità cartacea. La copia completa viene restituita dal trasportatore e, in questo caso specifico, non bisogna trasmettere i dati al RENTRI.
  • Mitigazione: Per evitare blocchi, è opportuno dotarsi anticipatamente di una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati.

2. Problemi durante il trasporto o a destinazione

Se il viaggio è iniziato con un FIR digitale, ma i servizi diventano indisponibili durante il trasporto (es. per trasbordi o soste tecniche) o all'arrivo (accettazione):

  • Aggiornamento su carta: Gli operatori devono annotare le modifiche o i dati di accettazione direttamente sulla stampa del FIR digitale (la copia cartacea che accompagna il trasporto), apponendo una firma autografa.
  • Gestione successiva: Da quel momento il FIR viene gestito come cartaceo (restituzione fisica della copia completa) e non si devono trasmettere i dati dell'evento al RENTRI.
  • Comunicazione: Il trasportatore o il destinatario devono comunicare al produttore/detentore il cambio di formato al di fuori dei servizi RENTRI.

3. Impossibilità di chiudere il ciclo (Trasmissione dati e Copie)

Se il FIR digitale è stato gestito correttamente, ma il RENTRI non è disponibile per l'invio dei dati finali:

  • Trasmissione dati (Rifiuti Pericolosi): È possibile trasmettere i dati al RENTRI il primo giorno lavorativo successivo alla risoluzione del problema. Il sistema traccerà la data di trasmissione effettiva.
  • Restituzione copia: Il destinatario può inviare la copia completa digitale al produttore e al trasportatore il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dei servizi.

4. Impossibilità di vidimazione o configurazione

  • Vidimazione: Se il servizio di vidimazione digitale è offline, la soluzione è aver vidimato ed emesso anticipatamente un numero di FIR digitali proporzionale al fabbisogno.
  • App e certificati: È fondamentale scaricare il certificato di firma remota o configurare l'App RENTRI in anticipo rispetto al momento dell'utilizzo.

Nota Bene: Questa procedura (Allegato 1) si applica se il disservizio è dovuto al RENTRI. Se l'indisponibilità riguarda la connessione internet o i servizi di autenticazione degli Operatori (Allegato 2), la procedura è simile (uso del cartaceo), ma è obbligatorio inviare una PEC con una specifica "Dichiarazione di indisponibilità temporanea" all'indirizzo: dit.rentri@pec.it

Cosa fare in caso di disservizi - lato Operatore - (Allegato 2):
Problemi di connessione internet o autenticazione dell'utente.
+

Allegato 2 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

1. Impossibilità di emettere il FIR digitale

Se per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o di autenticazione digitali utilizzati non è possibile compilare, emettere e firmare il FIR digitale:

  • Passare al cartaceo: È necessario emettere il FIR in formato cartaceo (modello allegato II al D.M. 59/2023).
  • Gli operatori:
    • riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura: FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026
    • compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea e la trasmettono via PEC.
  • Gestione: Il ciclo di vita di questo formulario prosegue in modalità cartacea. La copia completa viene restituita dal trasportatore e, in questo caso specifico, non bisogna trasmettere i dati al RENTRI.
  • Mitigazione: Per evitare blocchi, è opportuno dotarsi anticipatamente di una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati.

2. Problemi durante il trasporto o a destinazione

Se il viaggio è iniziato con un FIR digitale, ma per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o di autenticazione digitale utilizzati il trasportatore (es. per trasbordi o soste tecniche) o all'arrivo (accettazione) non sono in grado di aggiornare il FIR e/o aggiornarlo:

  • Aggiornamento su carta: Gli operatori devono annotare le modifiche o i dati di accettazione direttamente sulla stampa del FIR digitale (la copia cartacea che accompagna il trasporto), apponendo una firma autografa.
  • Gli operatori:
    • riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura: FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026
    • compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea e la trasmettono via PEC.
  • Gestione successiva: Da quel momento il FIR viene gestito come cartaceo (restituzione fisica della copia completa) e non si devono trasmettere i dati dell'evento al RENTRI.
  • Comunicazione: Il trasportatore o il destinatario devono comunicare al produttore/detentore il cambio di formato al di fuori dei servizi RENTRI.

Nota bene: Questa procedura è obbligatoria SOLO quando il disservizio riguarda i sistemi personali degli Operatori (connettività o autenticazione) e NON per malfunzionamenti diretti del portale RENTRI.

Dichiarazione di Indisponibilità Temporanea via PEC

Ecco la procedura passo dopo passo per compilare e inviare correttamente la dichiarazione:

1. Tempistiche e Indirizzo

La dichiarazione deve essere trasmessa all'indirizzo PEC dedicato: dit.rentri@pec.it

L'invio deve avvenire tassativamente entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità (ovvero al ripristino dei servizi).

2. Il Modulo da Utilizzare

Utilizzare il modello presente nell'Appendice all’Allegato 2 del decreto, specificando:

  • Dati anagrafici: Nome del rappresentante/incaricato, dati dell'operatore, denominazione e indirizzo unità locale.
  • Dati identificativi: numero formulario, numero iscrizione RENTRI.
  • Dettagli dell'evento: Data/orario di inizio e fine del disservizio (mancanza internet o problemi autenticazione).
  • Operazione impedita: Spuntare l'attività non svolta (es. vidimazione, emissione FIR, trasmissione dati).
  • Causa e prove: Indicare la causa (es. guasto provider) e allegare prove (ticket assistenza, screenshot).
  • Misure adottate: Dichiarare la procedura di emergenza usata (es. emissione FIR cartaceo).

3. Firma del Documento

Il modulo deve essere firmato dal rappresentante o dall'incaricato dell'operatore.

  • In caso di firma autografa (manuale), è obbligatorio allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Conservazione per Ispezioni

È fondamentale conservare la documentazione. In sede di ispezione, l'operatore deve garantire la riproduzione della dichiarazione e dimostrare la corrispondenza dei dati inviati al RENTRI.


Sintesi dei passaggi:
  1. Compila il modulo (Appendice Allegato 2).
  2. Allega le prove del guasto (screenshot o ticket).
  3. Firma (se a mano, allegare il documento d'identità).
  4. Invia a dit.rentri@pec.it entro il giorno lavorativo seguente al ripristino.
  5. Archivia con cura la PEC e il modulo inviato.


I link istituzionali sotto riportati illustrano tramite un video esaustivo le modalità di utilizzo del formulario digitale XFIR e la configurazione dell' APP RENTRI per la gestione digitale dei rifiuti:

Per maggiori informazioni sulla compilazione del FIR digitale si rimanda al materiale informativo pubblicato sul portale RENTRI.


Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul formulario per il trasporto di rifiuti (punto 6 "CODICE EER")

Classi di pericolosità rifiuti da indicare sul formulario (punto 6 "CARATTERISTICHE DI PERICOLO").

Operazioni di smaltimento rifiuti D o Operazioni di recupero rifiuti R da indicare sul formulario (punto 3 "DESTINAZIONE:")