Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti industriali

Dal 13 Febbraio 2025, con l'entrata in vigore del RENTRI, sono cambiati i modelli del formulario e del registro di carico e scarico rifiuti.

Dal 13 Febbraio 2026 tutte le imprese iscritte al RENTRI dovranno emettere il formulario esclusivamente in formato digitale. Per i produttori non iscritti al RENTRI il formulario potrà rimanere in formato cartaceo. Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione del rifiuto.

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Clicca per scaricare le istruzioni dal MASE: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto




Durante il trasporto, i rifiuti devono sempre essere accompagnati da un formulario di identificazione, dove devone essere indicati oltre alle caratteristiche del rifiuto, il produttore/detentore, il destinatario, il vettore e l'intermediario.

Il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, l'altra copia deve essere controfirmata e datate in arrivo dal destinatario. Il trasportatore, deve provvedere a trasmetterne la copia con peso verificato a destino al produttore/detentore (entro 3 mesi). Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul formulario per il trasporto di rifiuti (punto 4 "COD. EUROPEO")

Classi di pericolosità rifiuti da indicare sul formulario (punto 4 "CARATTERISTICHE DI PERICOLO").

Operazioni di smaltimento rifiuti D e Operazioni di recupero rifiuti R da indicare sul formulario (punto 5 "RIFIURO DESTINATO A:")

Formulario digitale (xFIR)

1. Chi può emettere e compilare il formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) può essere emesso e compilato:

  • dal produttore/detentore del rifiuto
  • oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore)
2. Quali dati devono essere indicati sul formulario digitale xFIR?

Il FIR digitale (xFIR) deve contenere i seguenti dati:

  • produttore/detentore del rifiuto
  • destinatario
  • trasportatore (uno o più)
  • intermediario (se presente)
  • caratteristiche del rifiuto
  • data e ora di inizio del trasporto
  • cognome e nome del conducente
  • targa automezzo
3. Chi e come deve restituire la copia del formulario digitale xFIR?

Il destinatario restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del Dlgs 152/2006.

4. Chi e come deve restituire la copia del formulario cartaceo?

Il formulario cartaceo (utilizzabile solo ed esclusivamente dai produttori non obbligati all'iscrizione del RENTRI) viene trasmessa dal trasportatore una copia firmata dal destinatario. La trasmissione può avvenire con consegna diretta, tramite PEC o i servizi di supporto messi a disposizione del Rentri (il produttore/detentore può scaricare la copia senza necessità di iscrizione o registrazione).

5. Entro quanti giorni bisogna inviare gli xFIR al Rentri?

Per i produttori e solo per i rifiuti pericolosi bisogna inviare i formulari digitali xFIR al Rentri entro 10 giorni dallo scarico.
N.B: La trasmissione dei dati del formulario al Rentri può essere effettuata dal trasportatore a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR.

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