D.Lgs. N° 4/2008 I registri devono essere vidimati esclusivamente dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente.
ART. 190
(registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico rifiuti su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che
producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti.
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento,
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
L' annotazione sul registro delle operazioni di carico e
scarico dei rifiuti deve essere effettuata dai soggetti
obbligati secondo precise cadenze temporali (vedi deposito rifiuti); solo a seguito
della predetta annotazione sarà possibile individuare il
numero di registro. Ne discende che durante il trasporto presso l'impianto di smaltimento rifiuti il
formulario potrà essere privo di tale dato.
Modalità di compilazione Registro di carico/scarico rifiuti. Consulta l' Allegato C - Descrizione Tecnica MOD. A
Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul registro di carico e scarico (punti "a" e "b")
Stato fisico del rifiuto (punto "c") 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
Classi di pericolosità rifiuti da indicare sul registro di carico e scarico (punto "d").
Consula o scarica i codici per le operazioni di smaltimento rifiuti e per le operazioni di recupero rifiuti. Questi codici sono da riportare sul formulario di identificazione rifiuto (punto 5 "Rifiuto destinato a:") e sul registro di carico e scarico rifiuti (punto "e").