Registro rifiuti
registro carico e scarico

Registro di carico e scarico rifiuti industriali

!!! Dal 13 febbraio 2025, con l'entrata in vigore del RENTRI, cambieranno obbligatoriamente per tutti i modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulari. Quelli attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, anche se vidimati. !!!

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Clicca per scaricare le istruzioni:





Le novità principali relative ai registri cronologici di carico e scarico sono di seguito riportate:

  • sino al 12 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti viene tenuto in modalità cartacea con le regole fissate dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 ed utilizzando i modelli approvati con D.M. 148/1998;
  • a partire dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto in modalità cartacea con i modelli di registro riportati nell'allegato I al citato decreto secondo le istruzioni di compilazione stabilite dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, utilizzando il format del modello stampabile dal sito del RENTRI;
  • gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato digitale secondo le tempistiche di seguito indicate:

    per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;

    per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;

    per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.

    Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione sul registro locale.
Almeno una volta all'anno ogni operatore dovrà produrre il file XML che dovrà essere messo in conservazione a norma secondo le regole stabilite dalla normativa vigente.


Le registrazioni o annotazioni devono essere effettuate:

  1. per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  2. per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
  3. per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
  4. per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.


Stampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo

Dal 4 novembre 2024 gli operatori possono stampare, dall' area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo, ossia i produttori iniziali di rifiuti che si iscriveranno entro entro il 14 agosto 2025 (2° scaglione) e 13 febbraio 2026 (3° scaglione).

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.
Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

Servizi di supporto per l'apertura e vidimazione del registro di carico e scarico digitale

Servizi di supporto per la compilazione del registro di carico e scarico digitale: operazioni di CARICO
Servizi di supporto per la compilazione del registro di carico e scarico digitale: operazioni di SCARICO

fonte slide www.rentri.gov.it

Codici CER rifiuti e descrizioni dei rifiuti da indicare sul registro di carico e scarico

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti da indicare sul registro di carico e scarico.

Stato fisico del rifiuto: SP In polvere o pulverulento; B Solido; FP Fangoso; L Liquido

Destinazione del rifiuto operazioni di smaltimento D

Destinazione del rifiuto operazioni di recupero R

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